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Roma, 18 gennaio 2017

 

Circolare n. 19/2017

 

Oggetto: Lavoro – Austria – Estensione della disciplina del distacco al trasporto internazionale.

 

Da quest’anno il Governo austriaco ha esteso la disciplina sul distacco transnazionale, fino ad oggi limitata al solo cabotaggio, anche ai trasporti internazionali da e verso l’Austria con esclusione del solo transito. Conseguentemente tutte le imprese straniere che effettuano attività di trasporto in Austria devono dimostrare di corrispondere ai propri autisti una retribuzione non inferiore al salario minimo garantito. Al riguardo si rammenta che in Austria non esiste un salario minimo stabilito per legge uguale per tutti i lavoratori ma, come in Italia, esistono salari minimi stabiliti dai CCNL di settore. Relativamente agli autisti, come riportato nelle tabelle diffuse dalle autorità austriache, il salario minimo varia in base al tipo di veicolo utilizzato, al grado di specializzazione del conducente e al tipo di merce trasportata (ad esempio il salario minimo mensile per un autista non specializzato di veicoli fino a 3,5 t. è di 1.430,71 euro, mentre per gli autisti di autoarticolati è pari a 1.501,64).

Il rispetto del salario minimo comporta per le imprese straniere la compilazione della comunicazione obbligatoria di distacco secondo un’apposita scheda (disponibile al link https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it) da trasmettere in via telematica al Ministero delle Finanze austriaco prima dell’inizio del viaggio. Al riguardo si fa osservare che per il trasporto non vanno compilate le Sezioni 3 (Referente dell’azienda in Austria) e 7 (Dati inerenti la conservazione dei documenti) in quanto per gli autisti il luogo di lavoro coincide con il veicolo e pertanto è sufficiente che la documentazione relativa al distacco sia conservata sul mezzo. La scheda in questione deve essere conservata a bordo del veicolo unitamente ai seguenti documenti:

 

·       modello A1 (ossia il certificato sull’assicurazione sociale) o documento equipollente rilasciato dall’INPS su richiesta del datore di lavoro in cui si attesta che il lavoratore anche durante il distacco resta soggetto all’assicurazione sociale del Paese di provenienza;

 

·       copia del contratto di lavoro;

 

·       documentazione attestante il rispetto del salario minimo austriaco (busta paga, ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dello stipendio, foglio paga, foglio ore e documentazione riguardante l’inquadramento salariale).

 

I predetti documenti devono essere in lingua tedesca ad eccezione del contratto di lavoro che può essere anche in inglese.

 

La violazione delle predette disposizioni fa scattare a carico dell’impresa sanzioni da un minimo di 5 mila ad un massimo di 10 mila euro per ciascun lavoratore (in caso di recidiva gli importi sono raddoppiati).

 

Si segnala che un quadro completo delle informazioni relative al distacco in Austria sono disponibili sul portale messo a disposizione dalle autorità austriache www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 187/2015

Codirettore

Allegati due:
- Allegato uno
- Allegato due

 

Lc/lc

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